Italiani nel Mondo: la proposta di legge C.339 (Tremaglia e altri) – QUINTA PUNTATA — Lombardi nel Mondo

Italiani nel Mondo: la proposta di legge C.339 (Tremaglia e altri) – QUINTA PUNTATA

Massimo Baldacci, nell’anno accademico 2005-2006, presentò la tesi di laurea: Italiani nel Mondo. Il problema della partecipazione alla vita politica nazionale. L’allora neolaureando, residente in Italia ma con parenti sparsi in diversi continenti, dichiarò di “aver voluto affrontare un argomento attuale in un’ottica politica ed emotiva, incuriosito dal motivo che spinse l’on. Tremaglia a dedicare una vita ai nostri connazionali all’estero”.

Importante, nel lavoro di Baldacci, risulta lo spazio dato alla discussione politica, i lavori delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato sino all’acceso dibattito parlamentare.

“Durante la redazione”, ha ancora affermato Massimo Baldacci, “ho scoperto quanto siano stati fondamentali (e lo siano tuttora) gli emigrati italiani per il nostro Paese, anche dal punto di vista puramente economico! Troppo spesso e troppo superficialmente, noi diamo per scontata la fama mondiale di cui gode l’Italia, fatta non solo di bellezze paesaggistiche, culturali e storiche, ma anche di impegno e sacrificio di chi ha lasciato il Paese alla  ricerca di una nuova e migliore vita.”

La tesi Italiani nel Mondo. Il problema della partecipazione alla vita politica nazionale è servita senz’altro a mettere a fuoco la realtà e i diritti dell’Altra Italia (il voto, come una maggiore partecipazione alla vita politica in Patria, era richiesto dalle associazioni dei migranti già nei primi anni del 1900).

“Gran parte degli Italiani all’estero sono i migliori ambasciatori che l’Italia possa permettersi. Persone che sono state costrette o hanno deciso di lasciare il proprio Paese alla ricerca di fortuna o semplicemente di una nuova realtà in cui affermarsi, sono solo da rispettare ed onorare: molto spesso penso che amino molto di più loro l’Italia, rispetto a noi che ci viviamo quotidianamente”, conclude Massimo Baldacci.

 

 

La proposta di legge, Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltre confine, presentata dall’on. Tremaglia, insieme ad altri parlamentari, tra i quali Volontè, Vito ,Castagnetti, Soda, il 30 maggio 2001 alla Camera dei Deputati, era composta di 22 articoli che completavano le modalità per il voto all’estero.

Una parte della proposta si occupava dell’istituzione dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all’estero (art. 5), risultante dall’unificazione delle due anagrafi esistenti: l’Archivio Italiano Residenti all’Estero (AIRE) e gli schedari consolari. (1)

Altro punto della C.339 erano le funzioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero (artt. 2- 3- 10- 17), alle quali viene affidato un ampio numero di compiti relativi all’informazione dei nostri connazionali oltre confine, alla definizione delle condizioni, nei diversi paesi stranieri, per lo svolgimento delle campagne elettorali ed allo svolgimento di operazioni preliminari e successive all’espressione del voto degli italiani all’estero.

Ovviamente, vengono individuate le modalità di voto per l’elezione delle Camere e per i referendum (artt. 1- 4- 5). Il voto per corrispondenza rappresenta la “speciale” modalità di esercizio di tale diritto, anche se non obbligatoria: infatti, l’elettore può scegliere di votare in Italia, nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto. Sono elettori della Circoscrizione Estero i residenti che risultano iscritti nella costituenda anagrafe unica. Una parte molto consistente del testo riguarda l’intera normativa elettorale: dall’art. 6 all’art. 16, con l’aggiunta dell’art. 20, sono stabilite le modalità di individuazione dei seggi da attribuire alla Circoscrizione Estero, le ripartizioni elettorali in tale circoscrizione, lo svolgimento e la disciplina della campagna elettorale, la presentazione delle liste, l’espressione del voto, lo scrutinio, la formula elettorale, la proclamazione degli eletti e la vacanza dei seggi. Ecco che, ad esempio, la Circoscrizione Estero si articola in quattro ripartizioni (America settentrionale e centrale- America meridionale- Europa, compresa la Federazione russa e la Turchia- Africa, Asia, Australia, Oceania ed Antartide) alle quali spetta di diritto un senatore ed un deputato: i rimanenti 10 parlamentari sono attribuiti in proporzione alla popolazione italiana residente nelle varie aree geografiche, sulla base dei resti interi e dei quozienti più alti.

 

I lavori in Commissione Affari Costituzionali della Camera

 

L’esame della proposta di legge C. 339 ebbe inizio il 24 luglio 2001, quando, alla I° Commissione Affari Costituzionali, in sede referente, cominciò il dibattito. In quella data, il relatore, on. Antonio Soda (DS), ricordò, brevemente, le tappe significative per rendere effettivo l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero, dichiarando che soltanto con l’approvazione delle Leggi costituzionali del 2000 e del 2001 di modifica degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, (2) furono creati i presupposti costituzionali per una soluzione della questione.

L’intervento, poi, proseguì sul contenuto della proposta, la quale, come già visto, si sviluppava in alcuni istituti fondamentali, quali “l’articolazione della Circoscrizione Estero in quattro ripartizioni, l’istituzione dell’anagrafe unica dei cittadini residenti all’estero, l’introduzione del voto per corrispondenza e la previsione dell’opzione del diritto di voto in Italia.” (3)

Descritto in maniera esauriente il contenuto della C. 339, l’on. Soda passò ad analizzare, molto sinteticamente, la proposta di legge C. 380 di Buttiglione ed altri, preannunciando la richiesta di adottare come testo base la prima. Adozione, questa, che fu fatta durante il seguito dell’esame nella seduta del giorno dopo, quando, gli interventi di alcuni esponenti politici mostrarono l’effettiva volontà in tal senso. (4)

Così, il 25 luglio 2001, la Commissione scelse di adottare la proposta di legge C. 339 e nella seduta successiva, iniziò la discussione vera e propria con la presentazione di emendamenti, articoli e sub-emendamenti. L’on. Marco Boato (Verdi), ferma restando la volontà di dare un contributo costruttivo a tale proposta di legge, chiese un approfondimento del testo, anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi. (5)

Il relatore, il Ministro Tremaglia ed i rappresentanti di Forza Italia, AN e CCD- CDU concordarono sul fatto che già la presentazione dei numerosi emendamenti era il risultato di una approfondita valutazione del testo sotto il profilo tecnico e del coordinamento normativo. Nella seduta prima della pausa estiva del 2 agosto 2001, l’on. Ugo Intini dello SDI sollevò dubbi di costituzionalità circa la previsione secondo la quale i candidati debbano essere necessariamente elettori residenti nella relativa ripartizione della Circoscrizione Estero (articolo 8 della proposta di legge che dice:

“1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella Circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni: a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6; b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione; c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione; d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, (scelta di votare in Italia) non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.” (6)

L’introduzione di tale norma, a suo dire, avrebbe potuto aprire la strada a delle incongruenze, rischiando di arrivare a sostenere, un domani, ad esempio, che in Lombardia si sarebbero potuti candidare soltanto cittadini lombardi. In merito a ciò, quindi, egli propose una rivisitazione del testo, auspicando lo svolgimento di audizioni di rappresentanti del Ministero dell’Interno, degli Affari Esteri e per gli Italiani nel Mondo. In difesa della bontà di tale norma, l’on. Soda sostenne che l’elettorato passivo non veniva negato, ma articolato con riferimento alla Circoscrizione Estero, ritenendo non necessarie le audizioni richieste onde evitare fini dilatori. Concordi con il relatore, oltre il Ministro Tremaglia, anche i rappresentanti di FI, AN e CCD- CDU presenti in Commissione; l’on. Bressa (Margherita), riprendendo le considerazioni di Intini, insistette, anch’egli, per lo svolgimento di alcune audizioni. La Commissione terminò i lavori senza procedere ad alcuna votazione, ma deliberando di richiedere al Governo una relazione tecnico- normativa e di fattibilità amministrativa sul testo in esame. (7)

In seguito all’approfondimento svolto dal Governo, nella nuova riunione di fine settembre, il relatore presentò alcuni emendamenti all’art. 17, (8) ritenendo che il voto per corrispondenza dovesse essere garantito solo nei Paesi con i quali erano state concluse le opportune intese: quindi, in caso contrario, i cittadini italiani residenti oltre confine sarebbero dovuti rientrare in Italia per votare. Chiarito il dubbio e ripreso, dall’on. Boato, il problema riguardante le modalità di esercizio dell’elettorato passivo, a suo dire incostituzionale, il presidente della Commissione, on. Donato Bruno, propose di accantonare la questione, relativa all’art. 8 appunto, in attesa del parere sulla costituzionalità o meno della stessa. (9)

Parallelamente, furono esaminati tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, in modo che, alla ripresa dei lavori, il 10 ottobre 2001, venne data lettura, dei pareri, tutti positivi, sulla sopracitata costituzionalità, espressi dai professori Antonio Baldassarre, Giuseppe Morbidelli, Giorgio Lombardi, Carlo Fusaro e Tommaso Edoardo Frosoni. (10) La riunione, quindi, si concluse con l’esame di tutti gli emendamenti presentati.

Nell’ultimo incontro, gli on. Saponara (FI) e Migliori (AN) espressero il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sui lavori, mentre l’on. Boato, a nome dei Verdi, manifestò il proprio dissenso su alcune parti dell’art. 8, in particolare il comma 1 al punto a) ed il comma 4, in riferimento all’elettorato passivo dei cittadini italiani residenti all’estero, (11) dichiarando la propria astensione.

La Commissione concluse i lavori conferendo il mandato al relatore Soda di riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo da essa predisposto. (12)

Così, il 23 ottobre 2001, fu presentata la relazione della I Commissione permanente (Affari Costituzionali) alla Camera: nel suo intervento, il relatore illustrò gli istituti

fondamentali della proposta di legge C. 339 ed il lavoro svolto dalla Commissione stessa, sottolineando come quest’ultima avesse fatte “proprie le linee di fondo del lavoro istruttorio compiuto nella precedente legislatura e le scelte allora adottate con ampio consenso, apportando ad esse, nei limiti di tempo […] un contributo di miglioramentotecnico, sebbene ancora perfettibile.” (13)

 

Note:

1-  Presso ogni ufficio consolare è istituito uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione. I dati raccolti dalle anagrafi consolari, al gennaio 2001, registrarono 3.990.295 cittadini italiani residenti all’estero. Questo dato contrasta con il totale degli iscritti all’AIRE che, sempre al gennaio 2001, contava 2.733.104 italiani. Lo scarto tra queste due anagrafi è dovuto al fatto che in quelle consolari è prevista l’iscrizione d’ufficio degli italiani all’estero, in assenza della dichiarazione volontaria di adesione, sulla base di dati in possesso degli uffici consolari.

2-  Per gli articoli della Costituzione, cfr. nota 24.

3-  Atti parlamentari, I° Commissione Affari Costituzionali, seduta del 24 luglio 2001, intervento del relatore Soda.

4-  Gli on. Saponara (FI), Migliori (AN), Sabattini (DS), Bianco (Margherita) espressero soddisfazione ed apprezzamento per le dichiarazioni del relatore e per l’attività dell’ on. Tremaglia.

5-  Già da questo primo dibattito, cominciarono a delinearsi delle scremature tra le forze politiche, ma soprattutto, tra i singoli parlamentari, che si ripeteranno con regolarità nel corso dei lavori, sia in Commissione sia in Assemblea.

6-  Questo aspetto dell’ art. 8, come vedremo, rappresenta uno dei punti attorno al quale si avrà un ampio dibattito, con il parere, anche, di molti studiosi in merito.

7-  Con tali relazioni, furono fatti chiarimenti sui seguenti punti: coerenza normativa del testo proposto; primi adempimenti per la Circoscrizione Estero; scadenzario; organizzazione del voto all’estero e capacità delle amministrazioni di farsi carico delle nuove responsabilità; intese tra Italia e Stati esteri che ospitano le comunità italiane; unificazione dei dati anagrafici ed istituzione di uno schedario nazionale centrale ai fini dell’esercizio del voto in occasione delle elezioni politiche e dei referendum; opzione ed aggiornamento dei dati anagrafici; organizzazione dello scrutinio in Italia.

8-  Si rimanda in Appendice per l’art 17 della proposta originaria e quello licenziato dalla Commissione alla fine dei lavori.

9-  Nel frattempo, le Commissioni di Giustizia, Affari Esteri e Bilancio e Tesoro avevano espresso, in sede consultiva, parere favorevole alla proposta di legge in esame, per le parti di loro competenza.

10-  Tutti i docenti interpellati concordarono sulla costituzionalità dell’art. 8, per il quale, al punto a), godono di elettorato passivo, gli elettori residenti nella relativa ripartizione della Circoscrizione Estero. Addirittura, il professor Lombardi si spinse oltre, dichiarando che, in relazione alle Leggi Costituzionali n. 1/2000 e n. 1/2001, sarebbe apparso incostituzionale il contrario.

11-  Si rimanda in Appendice per la lettura delle parti in questione.

12-  Per un confronto tra il testo originale della proposta di legge C. 339 e quello licenziato dalla Commissione, si rimanda in Appendice.

13-  Atti parlamentari, Camera dei Deputati, relazione della I° Commissione Affari Costituzionali del 23 ottobre 2001, on. Soda.

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