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La Corte costituzionale si pronuncia sulle cittadinanze

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattro tribunali italiani riguardo all’acquisizione della cittadinanza per discendenza.

Con la sentenza numero 142 depositata oggi, i giudici delle leggi hanno respinto i ricorsi dei Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze che contestavano l’articolo 1 della legge numero 91 del 1992.

I tribunali rimettenti avevano sollevato dubbi sulla norma che stabilisce come “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”, senza prevedere alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. Le questioni erano emerse da giudizi di accertamento della cittadinanza promossi da discendenti di cittadini italiani nati all’estero, residenti in altri Paesi e già in possesso di cittadinanza straniera.

L’ampio margine di discrezionalità del legislatore
La Corte ha precisato che il legislatore gode di “un margine di discrezionalità particolarmente ampio” nell’individuare i presupposti per l’acquisizione della cittadinanza. I giudici costituzionali hanno sottolineato come il loro compito si limiti ad accertare che le norme sullo status civitatis non facciano ricorso a criteri estranei ai principi costituzionali o in contrasto con essi.

Corte Costituzionale boccia i ricorsi sulla cittadinanza: “Il legislatore ha ampio margine di discrezionalità nell’acquisizione dello status per discendenza”
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattro tribunali italiani riguardo all’acquisizione della cittadinanza per discendenza.

Con la sentenza numero 142 depositata oggi, i giudici delle leggi hanno respinto i ricorsi dei Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze che contestavano l’articolo 1 della legge numero 91 del 1992.

I tribunali rimettenti avevano sollevato dubbi sulla norma che stabilisce come “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”, senza prevedere alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. Le questioni erano emerse da giudizi di accertamento della cittadinanza promossi da discendenti di cittadini italiani nati all’estero, residenti in altri Paesi e già in possesso di cittadinanza straniera.

L’ampio margine di discrezionalità del legislatore
La Corte ha precisato che il legislatore gode di “un margine di discrezionalità particolarmente ampio” nell’individuare i presupposti per l’acquisizione della cittadinanza. I giudici costituzionali hanno sottolineato come il loro compito si limiti ad accertare che le norme sullo status civitatis non facciano ricorso a criteri estranei ai principi costituzionali o in contrasto con essi.

I tribunali rimettenti non avevano contestato l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare l’acquisizione della cittadinanza, ma avevano messo in dubbio che la sola discendenza fosse sufficiente per discendenti “variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri”, in assenza di ulteriori elementi di collegamento con l’ordinamento italiano. La molteplicità e genericità delle variabili sui cui si fondavano i dubbi di legittimità costituzionale hanno comportato l’inammissibilità della maggior parte delle questioni sollevate.

Respinte le censure sui principi di uguaglianza
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai vincoli del diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali. Per quanto riguarda gli obblighi internazionali, i giudici hanno evidenziato come i rimettenti non avessero individuato quale norma internazionale risultasse violata.

Inoltre, sono state dichiarate non fondate le questioni che lamentavano una irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina della cittadinanza per discendenza e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza. La Corte ha ritenuto che mancasse la “sostanziale identità di situazioni” necessaria per accertare tale vizio di incostituzionalità.

Tazio Tenca
Author: Tazio Tenca

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