La proposta di LEGGE DEI LOMBARDI NEL MONDO presentata da Francesco Ghiroldi in Consiglio Regionale

Le elezioni Regionali, anticipate in febbraio, hanno temporaneamente rallentato l’iter della revisione, ma meglio sarebbe definirla una nuova stesura, della legge sui Lombardi nel Mondo, promossa e presentata su mandato del Presidente Fontana dal consigliere Ghiroldi, Lega, e dal Consigliere Malanchini, Segretario di Presidenza del Consiglio Regionale, anch’egli della Lega.

Il testo completo, riportato in questo articolo, modernizza la visione sia dei rapporti tra le comunita’ locali e l’istituzione regionale, integrando i rapporti istituzionali storici delle Comunita’ degli italiani all’estero con il Ministero degli Affari Esteri, e disciplinando e sostenendo le Associazioni effettivamente presenti ed attive sul territorio regionale sia nella fornitura di servizi, che nella comunicazione e per il coordinamento del rientroo dei cittadini residenti all’estero per ragioni famigliari, sanitarie, professionali e formative o semplicemente turistiche o temporanee. Tra queste, oltre all’Associazione Mantovani nel Mondo, si sono attivati i Bergamaschi nel mondo e Gente Camuna.

Il Presidente dell’Associazione Mantovani nel Mondo con il Consigliere Francesco Ghiroldi

Il progetto, comunque discusso e recepito anche dalle opposizioni, verra’ ripresentato e seguira’ il nuovo iter per l’approvazione con la nuova legislatura

Da sinistra: Daniele Marconcini, il Presidente Attilio Fontana, Francesco Ghiroldi e Fabio Pizzul.

 

 

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, N. 1

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie

(BURL n. 2, 1º suppl. ord. del 09 Gennaio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-01-04;1

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione Lombardia, in conformità all’articolo 6, comma 5 dello Statuto regionale ed in armonia con le iniziative dello Stato, intende promuovere una nuova visione di emigrazione e mobilità lombarda nel mondo che riconosca i percorsi di mobilità e trasferimento anche più fluidi e non riconducibili a periodi temporali o geografici fissi. Si riconosce l’importanza di questa comunità di persone quale risorsa dinamica in grado di apportare valore aggiunto alla società lombarda, alla sua economia, alla sua cultura e storia a partire dalla condivisone di valori, interessi, esperienze in un mondo sempre più interconnesso, ma affermando la propria identità lombarda e italiana e lo stretto legame con la Lombardia. La Lombardia valorizza e sostiene, pertanto, tutti i fenomeni di mobilità nelle varie modalità di realizzazione, nuove e tradizionali, tenendo conto delle mutevoli condizioni ed esigenze delle stesse; in ciò promuove:(1)

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

b) iniziative di promozione culturale tra gli emigrati rivolte particolarmente a sostenere e rafforzare l’identità originaria;

c) interventi a favore dei rimpatriati anche attraverso l’uso delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini lombardi all’uopo adeguate;

d) interventi tendenti a tutelare gli interessi economici e sociali e a valorizzare la professionalità dei lavoratori stagionali e frontalieri.

2. Agli effetti e per gli scopi della presente legge sono considerati emigrati i cittadini della regione iscritti all’aire (anagrafe italiana residenti all’estero), o coloro che per nascita o per residenza anteriore alla partenza, abbiano maturato un periodo di lavoro all’estero in mobilità in qualità di lavoratore dipendente od autonomo, non inferiore a sei mesi consecutivi oppure che abbiano maturato un periodo di studio all’estero, in qualità di studenti, non inferiore a sei mesi consecutivi, certificati da regolare iscrizione e frequenza a istituti scolastici o anche università legalmente riconosciute nel paese.(2)

3. Si riconosce nei limiti e nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nazionale, la figura dei lombardo – italici come soggetti facenti parte della comunità lombarda all’estero.

4. Ai fini di tale computo l’attività lavorativa viene considerata rapportata ad un anno se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi nello stesso anno.

6. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri od italiani.

7. Sono considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purché cittadini italiani, residenti all’estero.
8. Quando abbiano maturati i requisiti indicati nei commi precedenti, sono ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge:

a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi, o a quattro mesi purché la prestazione sia svolta da almeno tre anni;

b) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle dipendenze di un’impresa nazionale per almeno quattro mesi, con esclusione di coloro che vi sono inviati in trasferta dall’impresa stessa.

9. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella regione da oltre due anni.

Art. 1 bis

1. La Regione Lombardia sostiene e promuove progetti di collocamento e di accompagnamento professionale in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della Regione per offrire ai neolaureati, ricercatori, professionisti, lavoratori all’estero un’opzione concreta di interscambio, di accrescimento professionale e di rientro e collocamento in Lombardia al fine di valorizzare la loro esperienza sul territorio regionale o in quello di residenza.

2. La Regione Lombardia sostiene e valorizza in termini di sussidiarietà dell’Associazionismo regionale e provinciale dei Lombardi nel Mondo e creazione di un albo delle associazioni di volontariato dell’ emigrazione e della mobilità lombarda, facendo riferimento alla normativa nazionale e regionale del Terzo settore. La Regione potrà delegare direttamente delle attività specifiche, anche con convenzioni, alle associazioni di volontariato dell’ emigrazione.
A tal riguardo si enfatizza l’importanza del:

a) Sostegno e promozione di progetti a favore del sistema professionale ed imprenditoriale lombardo all’estero al fine di creare sinergie, interscambi, collaborazioni ed attrattività con il sistema regionale e territoriale lombardo .

b) Sostegno e promozione per la integrazione scolastica e professionale dei discendenti italiani ed italici residenti in Regione Lombardia e all’ estero.

c) Promozione di scambi e borse di studio, soggiorni culturali, Summer Academy in Regione e all’ estero ai Lombardi e ai Lombardo Italici al fine di diffondere la conoscenza della Lombardia, agevolare occasioni di conoscenza del suo territorio con ritorni di immagine internazionale anche in senso commerciale e turistico.

d) Sostegno e promozione di studi, ricerche e censimenti a livello regionale ed internazionale per la verifica periodica dell’entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici. Questo includendo anche degli enti del sistema regionale, allargato alle realtà dell’Associazionismo lombardo sia in Italia che all’estero, i Centri di Ricerca e Documentazione specializzati nello studio del fenomeno migratorio di cittadini italiani, nonché delle istituzioni museali e bibliotecarie, territoriali e nazionali.

e) Sostegno e valorizzazione delle attività di ricerca storico-familiare dei discendenti Lombardi all’ estero in collaborazione con gli Archivi di Stato, le Biblioteche e i Centri Archivistici comunali, provinciali e diocesani.

La Regione Lombardia svolgerà una attività di collaborazione e vigilanza con gli Enti Locali e con gli Ordini professionali sulla attività legale e amministrativa legata alle ricerche familiari per l’ottenimento della cittadinanza , favorendo progetti ed attività per lo sviluppo di relazioni socio culturali ed economiche con la Regione Lombardia.

f) Sostegno e promozione della memoria dell’ Emigrazione , attraverso reti museali documentali, archivistiche e bibliotecarie della emigrazione regionale e nazionale. Ogni anno viene redatto un Rapporto sui Lombardi nel Mondo con l’attività svolta in sede istituzionale, da parte delle associazioni e dagli enti di ricerca delegati dalla Regione.

Esso comprenderà un censimento dei Lombardi nel Mondo, della mobilità lombarda all’ estero e della presenza italico lombarda nel Mondo.

g) Valorizzazione e collaborazione con la Fondazione del MEI – Museo Nazionale dell’ Emigrazione di Genova in sede nazionale, regionale e territoriale.

h) Valorizzazione, anche tramite gli enti locali, associazioni e soggetti privati, di azioni di attrattività e marketing territoriale attraverso iniziative di promozione territoriale e di turismo delle radici o delle origini o di ritorno, di iniziative culturali e di promozione della lingua italiana e della lingua lombarda (UNESCO ISO 639-3Lmo) in tutte le sue varietà locali (dialetti).

In ciò rientra la valorizzazione della lingua storica del territorio d’origine insieme a tradizioni e usanze. In questo quadro il Turismo delle Radici è costituito parte integrante dei piani turistici regionali e elemento di promozione e partecipazione dei grandi eventi regionali e territoriali.

i) Sostegno, promozione di progetti personalizzati di orientamento al lavoro e accompagnamento alla ricerca attiva con il supporto degli enti accreditati di regione Lombardia, anche tramite l’utilizzo del sistema dotale, in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della regione per offrire ai cittadini in rientro in Lombardia un’opzione concreta di collocamento e inserimento all’interno del tessuto produttivo regionale.

l) Sostegno, promozione di progetti di Crescita Professionale in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della Regione per offrire ai neolaureati, ricercatori, professionisti, lavoratori all’estero un’opzione concreta di interscambio, di accrescimento Professionale in Lombardia al fine di valorizzare la loro

Esperienza sul territorio regionale o in quello di residenza.

Art. 2.

Quadro degli interventi.

1. In ottemperanza con l’art. 18 della costituzione, ai sensi del principio di sussidiarietà vista la legge costituzionale n.3/2001 in modifica all’art. 118 della stessa e in linea con le prescrizioni normative della comunità europea relative al testo 12008E/protocollo 2 agli art. 1 e art. 5, la Regione Lombardia riconosce l’attività coadiuvante fondamentale svolta dal terzo settore e l’impegno sociale delle associazioni in materia oggetto della presenta legge.
2.
Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi e delle iniziative a favore dei soggetti di cui all’art. 1 e 1 bis, quali che siano i settori dell’amministrazione regionale interessati, la Giunta regionale predispone ed attua idonee iniziative in armonia con il piano regionale di sviluppo e nell’ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie nei bilanci regionali (3); Tali iniziative riguardano in particolare:

a) la verifica periodica dell’entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici;(4)

b) le iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati all’estero e delle loro famiglie;

c) il sostegno dell’attività di Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati e delle loro famiglie regolarmente iscritte al registro del terzo settore e raccolte in un albo regionale delle associazioni dell’emigrazione lombarda (ARAEL) (o associazione emigranti lombardi – AEL), costituito dalle associazioni riconosciute da regione Lombardia, che abbiano esperienza/attività almeno triennale (oppure: che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie);

d) l’individuazione di iniziative atte a migliorare i sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati e dei loro depositi bancari o postali e delle loro gestioni finanziarie;

e) la previsione di norme perequative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza tra i rimpatriati ed i residenti, con riferimento ad assistenza sociale per soggetti disagiati, sostegno e consulenza psicologica, programmi di reinserimento, vicinanza e coinvolgimento sociale;

f) l’attivazione, anche in collaborazione con altri organismi, Enti ed Istituti, degli interventi previsti dalla legislazione regionale, nei settori produttivi, con particolare riguardo alla cooperazione, a favore dei rimpatriati;

g) la realizzazione di interventi nel campo della promozione e dell’aggiornamento culturale, e della riqualificazione professionale dei rimpatriati, ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti;

h) l’inserimento scolastico dei figli dei rimpatriati;

i) il riparto dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica, riguardante la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla regione a norma della legge 26 luglio 1975, n. 386.

l) le possibilità di favorire il riscatto ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo pensionistico, dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati in questa materia con l’Italia.

m) l’organizzazione, nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali od altri enti ed associazioni, di soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;

n) l’effettuazione, diretta o tramite idonei istituti e centri di ricerca, di studi strumentali alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge;

o) le iniziative rivolte alla diffusione di informazioni, anche a mezzo stampa, sull’attività e sulla legislazione regionale;

p) le proposte di modifica ed adattamento delle leggi ordinarie in conformità al punto b), dell’art. 1 della presente legge, nonché le eventuali proposte di provvedimenti legislativi da sottoporre al parlamento.
3. L’attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. La deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente. (5)

4. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative che comportano lo svolgimento di attività all’estero da parte della Regione, la stessa promuoverà l’intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – art. 4 – e al D.P.C.M. 11 marzo 1980.

5. La giunta trasmette annualmente al consiglio regionale entro il mese di febbraio dell’anno successivo una relazione sulle iniziative in corso di attuazione, sulla quale il consiglio regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni.

Art. 2 bis

1. Viene istituita la Consulta dei Lombardi nel Mondo composta da due consiglieri regionali di maggioranza e uno di minoranza e dalle seguenti organizzazioni: Associazione Mantovani nel Mondo, Ente Bergamaschi nel Mondo, Gente Camuna, AltreItalie. Ad essa potranno partecipare altre organizzazioni che abbiano svolto almeno tre anni di attività a favore dei Lombardi nel Mondo. La Consulta dei Lombardi nel Mondo è presieduta dal Presidente di Regione Lombardia o suo delegato. Essa avrà un ruolo di indirizzo sulle tematiche migratorie e della mobilità sia in sede regionale che nazionale . La Consulta potrà esprimere un parere consultivo sui criteri dei Bandi e delle attività regionali inerenti ai temi migratori. La Consulta potrà dialogare e collaborare con le Commissioni regionali competenti , con la rete associazionistica degli Italiani e degli italici nel Mondo, con il CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’ estero, con i Comites (Comitati italiani all’ estero) e in sede di Conferenza permanente Stato Regioni – Provincie autonome – CGIE sulle politiche migratorie.

2. Viene indetta il giorno 15 luglio la Giornata dell’ Emigrazione Lombarda, data di nascita di Santa Madre Cabrini, patrona internazionale dei migranti.

Art. 2 ter

La Regione riconosce e valorizza l’attività di informazione e comunicazione specifica per i Lombardi nel Mondo, direttamente, in collaborazione con le agenzie di stampa specializzate e con gli organi di informazione delle Associazioni dell’ emigrazione lombarda e Lombardo italica.

Art. 2 quater

Si costituisce un fondo per le emergenze all’ estero dei nostri corregionali, per le emergenze sanitarie e socio assistenziale all’ estero, per i rientri dei nostri corregionali in Regione e per il sostegno economico e sociale ai rimpatriati. Tale attività sarà svolta da una Unità di crisi appositamente costituita per i Lombardi nel Mondo.

Art. 3.

Esame del fenomeno migratorio. (6)

1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi, la Regione organizza e sostiene in collaborazione con la “Consulta regionale dei lombardi nel mondo” (CRLM) studi, conferenze e seminari di approfondimento.

La regione si avvale della “consulta regionale dei lombardi nel mondo” (CRLM), costituita dalla giunta regionale, a carattere consultivo, individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a soggetti esterni all’amministrazione, in qualità di componenti di tale consulta. La consulta decade con l’entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale; la consulta è composta da:

  • 3 consiglieri regionali;

  • 5 membri (massimo) di enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati e delle loro famiglie regolarmente iscritte al registro del terzo settore e raccolte in un albo regionale delle associazioni dell’emigrazione lombarda (ARAEL) (o associazione emigranti lombardi – AEL), costituito dalle associazioni riconosciute da regione Lombardia, che abbiano esperienza/attività almeno triennale (oppure: che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie);

  • 1 rappresentante dei sindacati;

  • 1 rappresentante dei patronati;

  • 1 assessore regionale (che è anche presidente della consulta).

Art. 4.(7)

Art. 5.(7)

Art. 6.(7)

Art. 7.(7)

Art. 8.(7)

Art. 9.

Associazioni, Enti, Istituzioni.

1. La regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni, Enti, ed Istituzioni che operano a favore degli emigrati.

2. In conformità con la Legge la Regione elargisce contributi alle Associazioni, Enti ed Istituzioni aventi sede nella regione ed alle Associazioni, Enti ed Istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione, regolarmente iscritte al registro del terzo settore e raccolte in un albo regionale delle associazioni dell’emigrazione lombarda (ARAEL) (o associazione emigranti lombardi – AEL), costituito dalle associazioni riconosciute da regione Lombardia, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. I criteri di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. (8)

3. (9)

4. (9)

5. (9)

6. (9)

7. (9)

8. (9)

Art. 10.

Determinazione di criteri particolari.

1. Le leggi regionali che disciplinano gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, formazione professionale, diritto allo studio, servizi socio-assistenziali determinano i criteri particolari per l’ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrano nella regione.

Art. 11.

Norma finanziaria.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023 sono autorizzate spese per le finalità di cui:

a) ai precedenti art. 1, I comma, lett. a), b) e d) e 2, II comma, lett. a), b), d), f), g), h), m), o), e della lett. n) limitatamente agli interventi diretti della regione e al precedente art. 9, I comma;

b) ai precedenti artt. 1, I comma, lett. c) e 2, II comma, lett. c) e della lett. n) limitatamente agli interventi demandati dalla regione e al precedente art. 9, II comma.

2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 2023 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, I comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti I e II comma nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2023, parte I, ambito 3, settore 1, finalità 3, attività 1 sono istituiti:

a) il capitolo 1.3.1.3.1.1615 “Oneri per gli interventi diretti della regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie”;

b) il capitolo 1.3.1.3.1.1701 “Contributi regionali a favore degli emigrati, delle loro famiglie, delle associazioni di categorie, degli istituti e dei centri di ricerca di studi strumentali”. 4. (10)

Art. 11 bis

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del presente atto, in combinato disposto con l’art. 11 del presente atto, si rimanda ai seguenti commi 1 e 2 combinato all’art. 11 ter.

1. il capitolo “Risorse per progettualità di Associazioni, Enti e Istituzioni che operano a favore degli emigrati”;

2. il capitolo “Impegno di spesa per copertura economica di bandi regionali o nazionali per progetti e attività di Associazioni, Enti e Istituzioni che operano a favore degli emigrati”.

Art. 11 ter

Ai sensi dell’Art.11 Norma finanziaria, I comma, del presente atto

così si illustra le risorse per progettualità:

1) E’ previsto un fondo con una disponibilità di 80.000 euro annui. Ogni Associazione, Ente o Istituzione di lombardi nel mondo iscritta (ARAEL) o (AEL) può presentare domanda per progettualità complessiva di 25.000 euro, che può avere un riconoscimento, fino all’80%, quindi un contributo massimo di 20.000 euro; di questi, un tetto del 20% quale contributo per le spese di gestione (da documentare). (12)

2) Nello specifico, così si dettagliano le destinazioni delle risorse:

In un fondo A, per specifici bandi progettuali, pari all’80% del bando approvato, e per la copertura delle spese di gestione ordinaria, rapportate sui bandi nella misura massima del 20% (da documentare);

In un fondo B, specifico per assistenza sociosanitaria, nella misura di 15.000 euro (da ricostituire in caso di utilizzo): per esempio, assistenza sociale per soggetti disagiati, sostegno e consulenza psicologica, programmi di reinserimento, vicinanza e coinvolgimento sociale, rientro salme in Italia.

a) Le richieste vanno indirizzate alla Consulta Regionale dei Lombardi nel Mondo (CRLM), la quale decide per ogni singola richiesta, motivata e documentata.

3) La regione supporta la possibilità di erogare risorse per progetti “speciali”:

Viene previsto un fondo particolare per progetti “speciali”, per gli anni:

  • 2023 Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura;

  • 2024 Anno del Turismo delle radici;

  • 2026 Milano Cortina, Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali.

Questi fondi specifici possono essere finanziati anche con le risorse non distribuite annualmente sul Fondo A.

a) Sono stabilite tre modalità di erogazione dei fondi al fine di rendere sostanziale l’applicazione normativa di quest’atto:

Con convenzioni su attività specifiche (es . informazione)

Per attività ordinaria con finanziamento diretto o tramite bando (es . ricerche familiari , storico documentare , ecc)

Per progetti tramite bando secondo criteri regionali (es . turismo delle Radici)

Art. 12

Abrogazione.

1. La l.r. 5 maggio 1975, n. 67“Interventi regionali in materia di movimenti migratori”(11)è abrogata a decorrere dall’esercizio finanziario 1985.

Art. 13

Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 14
Disposizioni finali

GIORNATA DEGLI EMIGRANTI LOMBARDI NEL MONDO”

Va individuata una “Giornata degli Emigranti Lombardi nel Mondo”.

Si configura come raduno/convegno annuale, da tenersi ogni anno a turno, in una provincia diversa, su temi che riguardano il mondo dell’emigrazione, per onorare e ricordare la grande epopea dell’emigrazione che ha caratterizzato la storia della Lombardia negli ultimi 150 anni. Obiettivi: rilanciare il senso di appartenenza alla comunità lombarda dei lombardi residenti all’estero, dei loro discendenti e dei rappresentanti di enti e associazioni lombarde all’estero; favorire un momento di promozione culturale, per mantenere, in forma diretta o associativa, relazioni e legami con la terra di origine; sviluppare e analizzare tematiche relative alla nuova mobilità giovanile; promozione di un interscambio socioeconomico fra aziende lombarde nei Paesi di emigrazione.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

2. Il comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

3. Il comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

4. La lettera è stata modificata dall’art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

5. Il comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3.

6. L’articolo è stato sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

7. L’articolo è stato abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

8. Il comma è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

9. Il comma è stato abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

10. Il comma è stato abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.

11. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 1975, n. 67, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

12. Nota pratica. Esempio a):

progetto 25.000 euro; concessione 20.000 euro (80%); contributo progetto 16.000 euro; contributo spese 4.000 euro; Esempio b):

progetto 18.000 euro; concessione 14.400 euro; contributo progetto 11.520 euro; contributo spese 2.880 euro

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