Semplificazioni per pratiche anagrafiche degli italiani residenti all’estero — Lombardi nel Mondo

Semplificazioni per pratiche anagrafiche degli italiani residenti all’estero

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche – di residenza e di trasferimento all’estero – senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail.

In quest’ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica “semplice” copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d’identità del dichiarante.

Queste e altre informazioni, più il facsimile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare, sono contenute nella circolare del dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno n.9 del 27 aprile 2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall’articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto “Semplifica Italia” (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Questo in attesa del regolamento che dovrà armonizzare il regolamento anagrafico con le nuove disposizioni.

Il paragrafo 3 del documento, in particolare, riguarda le dichiarazioni dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Per quanto riguarda lo scambio delle comunicazioni tra i comuni, sarà possibile utilizzare per questo, sempre a partire dal 9 maggio, il sistema Ina – Saia.

Il paragrafo (Iscrizioni per trasferimento da altro comune o dall’estero di cittadini iscritti all’AIRE) recita:

“Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall’interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d’intesa con l’ISTAT.

Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell’interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Al fine di evitare il prolungarsi di situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il comune di provenienza effettui quanto prima tale cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da pm1e del comune di nuova iscrizione, come anche previsto nel regolamento in corso di adozione. A partire dal momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza deve altresì cessare di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l’invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l’interessato. A questo proposito, considerato che tale adempimento è necessario al fine di completare le schede individuale e di famiglia, e di consentire il rilascio della relativa certificazione, è opportuno che esso venga posto in essere con la massima rapidità, e comunque non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettua!a dal comune di nuova iscrizione, come stabilito dal regolamento in corso di adozione. Questo ultimo prevede altresì che il comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilasci solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell’ufficio. Si fa presente che allo scopo di garantire il rispetto dei termini del procedimento in esame, il citato regolamento prevede altresì, analogamente a guanto già stabilito dall’art. 18, c. 4, del D.P.R. n 223/1989, che qualora entro i suindicati cinque giorni non sia stata effettuata la comunicazione prevista, il comune di nuova iscrizione provvederà a sollecitarla, dandone comunicazione alla prefettura competente”.

Il paragrafo successivo spiega infine che “al fine di garantire la tempestività delle comunicazioni di cui al precedente punto 3), esse dovranno avvenire per via telematica, come previsto nel regolamento in itinere, secondo una delle seguenti modalità:

a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;

b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;

c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all’articolo 55 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;

d) invio tramite fax, in casi eccezionali”.

( Fonte: aise)

 

Articolo inviato da Marco Stella, Rio de Janeiro

Portale dei Lombardi nel Mondo

 

Document Actions

Share |


Condividi

Lascia un commento