Il Tar del Lazio condanna il Consolato di San Paolo — Lombardi nel Mondo

Il Tar del Lazio condanna il Consolato di San Paolo

I giudici del Tar Lazio hanno accolto favorevolmente il ricorso di una cittadina brasiliana, intimando al Consolato Italiano a San Paolo di rispondere all’interessata entro 90 giorni dalla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Roma: I giudici del Tar Lazio hanno accolto favorevolmente il ricorso di una cittadina brasiliana, intimando al Consolato Italiano a San Paolo di rispondere all’interessata entro 90 giorni dalla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

 

Il ricorso è stato presentato nel 2010 da una cittadina brasiliana di origine italiana che chiedeva l’annullamento di un provvedimento del Consolato Generale d’Italia di San Paolo datato 20 ottobre 2009 con il quale si è formato il “silenzio inadempimento” sulla sua richiesta volta ad ottenere la legalizzazione dei documenti utili per il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”.

 

La donna in questione aveva richiesto appuntamento al Consolato tramite internet per consegnare i certificati di stato civile brasiliani da legalizzare e ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

L’appuntamento le è stato fissato l’8 aprile 2015, quindi la signora ha inoltrato al Consolato una istanza di diffida e messa in mora. Dal canto suo, con una nota del 20 ottobre 2009 il Consolato evidenziava come le richieste di legalizzazione da parte di cittadini brasiliani discendenti da genitori italiani si riferiscono a circa 30 milioni di abitanti del Brasile. Nella stessa nota, il Consolato sottolineava come il sistema di prenotazione online sia indispensabile vista la possibilità della sede di evadere solo una parte delle richieste di legalizzazione a scopo cittadinanza.

 

Una nota contro cui la cittadina brasiliana ha fatto causa per denunciarne l’illegittimità in quanto “integrante un’ipotesi di silenzio inadempimento”. Denunciata anche l’illegittimità del sistema di prenotazione online perché “non consente all’utente di ottenere la legalizzazione dei certificati di stato civile in un termine ragionevole impedendo al contempo l’esercizio di un diritto soggettivo” e la “soppressione del diritto dell’utenza di rivolgersi direttamente al Consolato stante l’obbligatorietà della procedura di prenotazione tramite sito internet”. Infine “sarebbe stato violato il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento con conseguente integrazione di un’ipotesi di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta”.

 

Il Tar del Lazio ha dato ragione alla donna rigettando la tesi del Consolato, riscontrando un “contegno inadempiente” dell’Amministrazione e imponendo all’Autorità consolare “di dare positivo riscontro alla richiesta di legalizzazione documentale avanzata dall’odierna ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”.

 

Il testo della sentenza.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

 

– DICHIARA INAMMISSIBILE il gravame, quanto all’impugnazione della nota del Consolato Generale d’Italia di San Paolo;

– ACCOGLIE il ricorso, limitatamente al richiesto accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione degli Affari Esteri ai fini della conclusione del procedimento preordinato alla legalizzazione documentale chiesta dall’odierno ricorrente e, per l’effetto, ORDINA all’Amministrazione intimata, nella persona del responsabile della suindicata Autorità consolare, di fornire positivo riscontro alla richiesta di legalizzazione documentale di che trattasi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

– COMPENSA fra le parti costituite le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

 

Fonte: aise

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