L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio (ottavo capitolo) — Lombardi nel Mondo

L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio (ottavo capitolo)

Presentiamo la tesi di laurea discussa dalla dottoressa Maddalena Schiantarelli, originaria della provincia di Sondrio, presso l’Università degli Studi di Pavia. Un interessantissimo lavoro che analizza i fenomeni dell’emigrazione e del frontalierato nella provincia valtellinese, una costante storica nelle valli alpine, per secoli caratterizzate da un’economia senza sbocchi e spesso al limite dell’autosostentamento.

LA SVIZZERA E L’EUROPA

La posizione geografica, le relazioni economiche e culturali, pongono la Svizzera al centro dell’Europa. Essa, infatti, condivide con gli Stati vicini tre lingue, importanti vie di comunicazione ed intense relazioni economiche: circa due terzi delle esportazioni svizzere e tre quarti delle importazioni sono realizzate con Paesi membri dell’UE.

La Svizzera persegue una politica d’integrazione con i Paesi europei: dal 1972, è in vigore un accordo di libero scambio con la Comunità Europea. Ha negoziato, ma non ratificato, gli accordi sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che hanno esteso il mercato unico agli altri membri dell’Associazione Europea di libero scambio. Questo accordo è stato respinto nel 1992, in un referendum, dal 50,3% dei votanti (1). Per alleviare le conseguenze del voto negativo, la Svizzera ha negoziato con l’UE degli accordi bilaterali che sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. Questi accordi riguardano sette argomenti: la libera circolazione delle persone, il trasporto aereo, il trasporto terrestre, l’agricoltura, gli appalti pubblici, gli ostacoli tecnici al commercio e la ricerca.

Molto importante è l’accordo sulla libera circolazione delle persone che permette ai cittadini, siano essi svizzeri o cittadini degli altri Paesi membri, di scegliere liberamente il Paese di lavoro, ottenendo il riconoscimento del diploma e della sicurezza sociale del loro Paese d’origine.

La Svizzera e l’UE hanno già lanciato nuovi negoziati su temi di interesse reciproco. Essi concernono la frode doganale, le rilevazioni statistiche, i prodotti agricoli trasformati, l’ambiente, la fiscalità del risparmio, le pensioni, i servizi, i media, la formazione e la cooperazione in materia d’asilo e di migrazione (2). Va infine ricordato che l’obiettivo del Consiglio Federale Svizzero è l’adesione della Svizzera all’UE.

ACCORDI BILATERALI SVIZZERA/UE

Nel 2007 e nel 2004, l’UE ha accolto 12 nuovi Stati membri. L’allargamento dell’UE è un importante contributo alla promozione della pace, della stabilità e del benessere in Europa, di cui beneficerà anche la Svizzera.

In seguito all’allargamento è stato, quindi, necessario che Svizzera ed UE firmassero dei protocolli di estensione dell’accordo per la libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri. In particolare, il protocollo relativo ai 10 nuovi Stati accolti nel 2004 è entrato in vigore il 1° aprile 2006, mentre quello relativo alla Romania ed alla Bulgaria (accolte nel 2007) è stato siglato solamente nel mese di maggio 2008.

L’estensione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone implica per la Svizzera un importante potenziale di manodopera qualificata o ausiliare. Tale estensione è in linea con la politica migratoria del Consiglio Federale la quale prevede, da un lato, l’apertura nei confronti dell’UE e, dall’altro, la limitazione della migrazione proveniente da tutti gli altri Stati alla sola manodopera qualificata. La libera circolazione delle persone vale anche per i cittadini svizzeri desiderosi di vivere e lavorare in un Paese dell’UE.

La popolazione degli Stati dell’Europa centrale ed orientale dispone di un livello di formazione relativamente elevato. Grazie all’estensione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri, si accresce pertanto anche il potenziale di reclutamento dell’economia Svizzera per quel che concerne la manodopera qualificata. Anche il fabbisogno di manodopera meno qualificata nei settori agricolo, sanitario e turistico, potrà essere meglio coperto.

Oltre alle opportunità sopra descritte, l’estensione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone comporta alcuni timori. Tuttavia, sino ad ora la paura di un’immigrazione di massa non appare fondata: l’introduzione della libera circolazione delle persone non ha provocato moti migratori rilevanti tra Stati con livelli salariali diversi. Per quanto riguarda la Svizzera, l’accordo sulla libera circolazione delle persone prevede a tal fine una regolamentazione transitoria per consentire di controllare l’immigrazione, se del caso limitandola.

ESPERIENZE EFFETTUATE CON L’ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

L’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera ed i membri dell’UE, escluse Romania e Bulgaria, è entrato ufficialmente in vigore il 1° giugno 2002, completato da un protocollo entrato in vigore il 1° aprile 2006. A sei anni di distanza dall’accordo originario, si può agevolmente tirare un primo bilancio positivo.

L’applicazione dell’accordo non ha comportato problemi degni di nota, anzi il 1° giugno 2007 sono stati aboliti i contingenti ed è stata introdotta la libera circolazione completa con i 15 “vecchi” Stati membri più Cipro e Malta. Questo è stato possibile dal momento che l’accordo ha favorito il rilancio economico della Svizzera e dal permanere di una significativa richiesta di manodopera UE. L’andamento congiunturale ha, infatti, provocato un forte calo del tasso di disoccupazione e non si sono constatati né un soppiantamento dei lavoratori svizzeri né effetti negativi sul livello dei salari.

Durante il primo anno successivo all’abolizione dei contingenti è stato registrato un forte aumento dei permessi di dimora B (5 anni), mentre i permessi di soggiorno di breve durata (4-12 mesi) è nettamente diminuita. E’ da sottolineare che i nuovi permessi di dimora sono stati rilasciati perlopiù a persone già attive in Svizzera, ma titolari di un permesso di soggiorno stagionale o frontaliero.

In seguito all’estensione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri, i contingenti sono stati solo parzialmente esauriti. Infatti, mentre è stata richiesta quasi la totalità (99%) dei permessi di dimora B, quelli di breve durata sono stati richiesti solo per il 67% (3). Questo si spiega con il fatto che il mercato del lavoro svizzero necessita di manodopera qualificata con un rapporto di lavoro stabile, mentre la fase iniziale era stata caratterizzata da una forte domanda di manodopera stagionale nell’agricoltura, nella ristorazione alberghiera e nel turismo.

SICUREZZA SOCIALE

Attualmente, in Svizzera così come nell’UE, vigono delle regolamentazioni per il coordinamento della sicurezza sociale: i diritti acquisiti non andranno persi qualora il lavoratore assuma un’attività lucrativa in un altro Stato. I diversi sistemi nazionali in materia di sicurezza sociale sono mantenuti. Ogni Stato, tuttavia, s’impegna ad osservare determinati principi nell’applicare il proprio sistema. Trattasi della parità di trattamento di indigeni e stranieri, del computo reciproco dei periodi d’assicurazione, dell’esportazione di prestazioni finanziarie e di prestazioni ausiliarie dell’assicurazione contro la malattia e l’infortunio. Le attuali regolamentazioni per il coordinamento della sicurezza sociale saranno estese ai nuovi membri.

Non vi è motivo di temere una migrazione volta ad abusare delle prestazioni sociali a spese delle assicurazioni svizzere. Ciò per diverse ragioni: la libera circolazione delle persone non si applica ai disoccupati, coloro che, dopo tre mesi dall’entrata, non hanno trovato un impiego, non ottengono un permesso; il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sussiste, inoltre, solo dopo un periodo minimo di contributo a tale assicurazione.

RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Con l’accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera partecipa al sistema comune dell’UE in materia di riconoscimento dei diplomi. Tale sistema si applica unicamente alle professioni regolamentate: quelle il cui esercizio in uno Stato dipende dal conseguimento di un diploma. Affinché un diploma possa essere riconosciuto in un altro Stato, bisogna che il contenuto e la durata della formazione sia paragonabile. Per alcune, rare professioni (professioni mediche, architetti) il riconoscimento avviene in maniera praticamente automatica. In tutti gli altri casi, lo Stato di accoglienza ha diritto di paragonare la formazione e l’esperienza professionale con il profilo richiesto sul suo territorio e in determinate circostanze può rifiutare il riconoscimento ed esigere misure di compensazione.

MISURE ACCOMPAGNATORIE

Onde proteggere le persone esercitanti attività lucrativa dal dumping sociale e salariale dovuto all’assunzione di manodopera estera a buon mercato, il 1° giugno 2004 sono state introdotte sul mercato del lavoro svizzero delle misure accompagnatorie per quel che concerne la libera circolazione delle persone. Ad ogni attività lucrativa in Svizzera vanno applicate le condizioni salariali e lavorative svizzere. Il pacchetto comprende tre punti:

            condizioni salariali e lavorative minime per i lavoratori dipendenti distaccati in Svizzera da un datore di lavoro straniero nel contesto di una prestazione di servizio;

            in caso di ripetute offerte abusive al di sotto dei criteri stabiliti, i salari minimi e le disposizioni in materia di orari di lavoro stabiliti nel contesto di contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati più facilmente come generalmente vincolanti;

            nei Cantoni sono istituite commissioni tripartite incaricate di sorvegliare il mercato del lavoro e di sollecitare eventuali sanzioni.

LA SVIZZERA E GLI STRANIERI

LA NUOVA LEGGE SUGLI STRANIERI

La legge federale sugli stranieri, largamente approvata il 24 settembre 2006 dai cittadini svizzeri con il 68% di voti a favore (4), dal 1° gennaio 2008 ha sostituito la legge federale del 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

La riforma si è resa necessaria per risolvere una serie di problematiche emerse negli ultimi anni che coinvolgono maggiormente gli stranieri rispetto ai cittadini svizzeri: l’elevato tasso di disoccupazione, la delinquenza e l’elevato numero di coloro che usufruiscono di aiuti sociali a carico dello Stato.

La nuova legge disciplina, quindi, segnatamente l’ammissione e la dimora dei cittadini di Stati non membri dell’UE, che non rientrano nel settore dell’asilo. Per la prima volta, sono ancorati nella legge in maniera completa anche i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri.

La legge contiene quattro elementi centrali (5):

            sistema d’ammissione: i lavoratori provenienti da Stati non UE sono ammessi soltanto in misura limitata a condizione che dispongano di particolari qualifiche professionali;

            integrazione: sono aboliti gli ostacoli al ricongiungimento familiare e rafforzati gli sforzi integrativi, anche attraverso la scolarizzazione dei bambini stranieri;

            mobilità: i lavoratori stranieri possono cambiare professione o Cantone con maggior facilità;

            salvaguardia dell’ordine pubblico: è maggiormente punita la criminalità e l’abuso in materia di diritto degli stranieri. Sono, infatti, previsti provvedimenti speciali contro l’attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni di compiacenza.

REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Con la revisione della regolamentazione in materia di cittadinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, viene agevolata la naturalizzazione di giovani e adulti integrati.

Prima della riforma coloro che desideravano naturalizzarsi svizzeri dovevano passare attraverso numerose istanze ed, eventualmente, avere buone disponibilità finanziarie. La procedura, strutturata sui tre stadi, federale, cantonale e comunale, poteva durare anni ed era piuttosto onerosa. Le severe condizioni di naturalizzazione erano spiacevoli e scoraggianti soprattutto per quei giovani stranieri nati o cresciuti in Svizzera.

La revisione del diritto in materia di cittadinanza prevede nuove disposizioni:

            naturalizzazione: coloro che risiedono in Svizzera da almeno 12 anni possono richiedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione. Al fine di favorire i giovani della seconda generazione la legge prevede che gli anni dal 10° al 20° d’età contino doppio;

            cittadinanza: è cittadino svizzero il figlio di genitori uniti in matrimonio dei quali almeno uno è cittadino svizzero;

            rapporto di filiazione: con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minore straniero, figlio di padre svizzero non coniugato con la madre, acquista la cittadinanza svizzera, così come se l’acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita;

            tasse di naturalizzazione che coprano i costi;

            semplificazioni procedurali: per evitare duplicazioni, l’esame delle condizioni di naturalizzazione è lasciato in larga misura ai Cantoni.

 

 

Tratto dalla tesi “L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio” discussa, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia, da Maddalena Schiantarelli.

 

Note:

(1)  IMES, Immigration, Intégration, Emigration Suisse, Svizzera ed Europa, Berna, 2003.

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.

(4)  Ibidem.

(5)  Ibidem.

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