L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio (capitolo undici) — Lombardi nel Mondo
L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio (capitolo undici)
NORME A TUTELA DEI LAVORATORI FRONTALIERI
LA TASSAZIONE ED I RISTORNI FISCALI
Nel 1974 è stato firmato a Roma l’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine. La necessità di questo accordo è nata dal desiderio di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall’applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito. A questo proposito, l’accordo prevede che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”. Viene, quindi, sancito il principio della tassazione in Svizzera dei redditi percepiti dal lavoratore frontaliero, nello svolgimento di un’attività di lavoro dipendente.
Inoltre, l’accordo in questione tratta della compensazione finanziaria: “Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà, ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione, a livello federale, cantonale, o comunale, delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40% dell’ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni, pagate durante l’anno solare dai frontalieri italiani”. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risiede un adeguato numero di frontalieri d’intesa, per i criteri di ripartizione e di utilizzo, con i competenti organi delle regioni di confine interessate. Per la Regione Lombardia, la quota di denaro versata dalla Svizzera dovrà essere impegnata per la realizzazione di opere di interesse sociale nella fascia di frontiera.
IL CONTRATTO DI LAVORO ED I DIRITTO DEI FRONTALIERI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale, soggetto alle disposizioni contenute nel Codice delle Obbligazioni e nella Legge sul Lavoro. Nei principali settori, quali edilizia, confezioni, metallurgia, o a livello di singole aziende, esistono però i Contratti Collettivi di Lavoro, sottoscritti dai sindacati che migliorano e completano, a vantaggio de lavoratore, le disposizioni legislative.
Il salario è pattuito individualmente, ma non può risultare inferiore alle retribuzioni minime fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in loro assenza, ai salari minimi ai quali fa riferimento l’Ufficio Cantonale del Lavoro per il rilascio dei permessi.
Quando il tempo di lavoro della ditta viene ridotto o interrotto temporaneamente per difficoltà economiche o per intemperie, i lavoratori frontalieri sono integralmente sottoposti alla legislazione svizzera e ricevono un’indennità per le ore di lavoro perse pari all’80% del salario. Nel caso di insolvenza, essi ricevono integralmente gli ultimi 3 mesi di salario non percepiti prima del fallimento della ditta.
In caso di licenziamento per motivi economici, l’assicurazione per la disoccupazione ha efficacia solo sul territorio elvetico, essendo subordinata al requisito del domicilio, secondo le norme del Codice Civile svizzero. Sono quindi esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione gli stagionali ed i frontalieri, mentre ne beneficiano gli annuali ed i domiciliati. Però, i lavoratori frontalieri, in caso di licenziamento godono di un’indennità di disoccupazione, pagata in Italia. Il lavoratore, infatti, paga i contributi in Svizzera, parte di essi vengono stornati in Italia in un apposito fondo istituito presso l’INPS, che, su domanda del frontaliere disoccupato, pagherà a quest’ultimo l’indennità richiesta. L’ammontare dell’indennità non è pari all’80% del salario percepito, come nel caso di tempo di lavoro ridotto o interrotto temporaneamente, ma viene definito dalle disposizioni di legge italiane e dalla quota che la Svizzera trasferisce annualmente in Italia. Il periodo massimo indennizzabile è di 180 giorni.
Le cose stanno in modo leggermente diverso per i frontalieri occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale. Essi hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione anche per i periodi di sosta stagionale. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di 90, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro.
La legge n. 402 del 25 luglio 1975, ha stabilito la concessione del trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori emigranti all’estero e dei frontalieri rimpatriati. Rientrano nelle provvidenze previste dalla legge, i lavoratori italiani all’estero rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto stagionale da parte del datore di lavoro. Per beneficiare di questo trattamento, occorre, però, che il rimpatrio sia avvenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza del contratto di lavoro stagionale. La durata della prestazione è fissata in 180 giorni.
L’ASSICURAZIONE MALATTIA
Con la legge n. 302, del 2 maggio 1969, ai lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera ed ai familiari residenti in Italia di lavoratori occupati in Svizzera, dietro richiesta degli interessati, veniva riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria con il pagamento di un particolare contributo. Nel 1982, con la legge n. 627, viene stabilito che il contributo per l’assistenza sanitaria sia pagato direttamente all’INPS, a mezzo conto corrente. Non appena inizia a lavorare in Svizzera il frontaliere deve farsi rilasciare una dichiarazione d’inizio lavoro e recarsi all’ASL della sua zona di residenza, per annunciarsi come lavoratore frontaliere. Gli verrà consegnato un bollettino di versamento con la somma da pagare semestralmente. Effettuato il versamento, egli consegnerà la ricevuta e la dichiarazione del datore di lavoro all’ASL che gli confermerà l’iscrizione. Quindi, il frontaliere deve assicurarsi in Italia per le cure mediche, ospedaliere e farmaceutiche. L’utilizzo delle strutture mediche, ospedaliere o farmaceutiche svizzere, è a pagamento.
E’ opportuno segnalare il fatto che non esiste l’obbligo per il datore di lavoro svizzero di stipulare un’assicurazione che versi al lavoratore il salario in caso di malattia. L’obbligo assicurativo, però, è presente nella quasi totalità dei contratti di lavoro. Occorre perciò verificare se la ditta presso la quale si lavora assicura collettivamente i propri dipendenti in caso di malattia. Anche in caso di gravidanza e parto, occorre verificare se la ditta presso cui la donna lavora abbia l’assicurazione collettiva presso una Cassa Malati riconosciuta. Se essa esiste, la lavoratrice percepisce l’80% del salario per 70 giorni, di cui, al massimo, 28 prima e 42 dopo il parto. Se non esiste, la donna riceverà il salario al 100% per un periodo limitato, proporzionato al periodo di lavoro effettuato nell’azienda (1).
L’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali è obbligatoria. Anche i frontalieri usufruiscono pienamente di questa assicurazione, cha garantisce le spese di cura medica, in degenza in ospedale, dell’acquisto di medicinali e della riabilitazione, anche se sostenute in Svizzera. In caso di infortunio, il lavoratore, riceve dall’assicurazione l’80% del salario che, nei giorni di carenza, è a carico del datore di lavoro.
GLI ACCORDI ITALO-SVIZZERI IN AMBITO PENSIONISTICO
All’inizio del primo rapporto di lavoro, per il sistema pensionistico elvetico, deve essere rilasciato dal datore di lavoro il certificato di assicurazione (AVS/AI), che contiene il numero personale di assicurazione e sul quale verranno annotate tutte le Casse di Compensazione alle quali il lavoratore sarà iscritto durante la vita lavorativa. Attualmente, i contributi AVS/AI vanno versati obbligatoriamente dal 1° gennaio dell’anno in cui si compiono i 18 anni. Sulla busta paga di ogni lavoratore, viene effettuata una trattenuta pari al 5,05% del salario lordo. Lo stesso dovere spetta al datore di lavoro. Tali contributi sono così suddivisi (2): AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti e primo pilastro della previdenza svizzera) 8,4%; AI (Assicurazione Invalidità) 1,2%; IPG (Indennità Perdita Guadagno ai militari ed alle persone obbligate al servizio di protezione civile) 0,5%. L’aliquota totale è quindi del 10,1% da suddividersi equamente tra lavoratore e datore di lavoro. La convenzione stipulata tra Italia e Svizzera in materia pensionistica prevede l’utilizzo della contribuzione AVS in due modi: la totalizzazione figurativa dei periodi assicurativi, al fine di ottenere una prestazione in Italia assimilando i contributi AVS a quelli italiani; il trasferimento dei contributi AVS all’INPS, al fine di ottenere un’unica pensione in Italia.
Il lavoratore frontaliere che matura il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, potrà chiedere la pensione totalizzando figurativamente i contributi versati in Svizzera, ma la pensione si adeguerà soltanto alla contribuzione calcolata in Italia. In questo caso, vi sarà il diritto all’integrazione al trattamento minimo soltanto se si hanno almeno 10 anni di lavoro effettivo in Italia e se non vi sono altri redditi al di fuori della pensione e della casa d’abitazione.
Il trasferimento dei contributi svizzeri all’INPS potrà essere richiesto dai cittadini italiani che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità a condizione che non abbiano mai beneficiato di rendite all’AVS o dell’AI e che si trasferiscano definitivamente in Italia o in un terzo Stato. I lavoratori che ottengono il trasferimento dei contributi perdono ogni diritto nei confronti dell’AVS e dell’AI (3).
Questo primo pilastro della previdenza elvetica garantisce al lavoratore una pensione che gli garantisce il minimo esistenziale.
Il secondo pilastro della previdenza elvetica, quella professionale, è entrato in vigore obbligatoriamente nel 1985. Questi contributi consentono di risparmiare il capitale che servirà a finanziare una rendita di vecchiaia.
Importante per i frontalieri è la disposizione contenuta nell’art. 30 della Legge sulla Previdenza Professionale, secondo cui la persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera ha diritto di ricevere il capitale accumulato, secondo le disposizioni del Fondo di Previdenza. Il secondo pilastro, quindi, è la cosiddetta cassa pensione, cioè la previdenza integrativa aziendale, che rappresenta una sorta di fondo pensione.
PROSPETTIVE FUTURE
La particolare situazione della zona di frontiera ha determinato l’esigenza di una più stretta collaborazione tra le organizzazioni sindacali, affinché il loro operato congiunto incida positivamente sul processo di integrazione della Svizzera nell’UE e possa essere più idoneo alla tutela degli interessi economici, culturali e sociali dei lavoratori frontalieri. A questo proposito, le organizzazioni sindacali operanti nella zona di frontiera della provincia di Sondrio e del Canton Grigioni, CGIL, CISL e UIL, per la parte italiana, e SEI, FCOLE, FCOM e FLMO, per quella elvetica, hanno dato vita, qualche anno fa, al Consiglio Sindacale Interregionale Lombardia-Sondrio-Grigioni (CSI LSG). La priorità individuata dal CSI LSG è stata quella di monitorare il fenomeno del lavoro trasfrontaliero in provincia di Sondrio, cercando di confrontarsi con le diverse problematiche dei lavoratori, titolari dei diversi permessi di soggiorno o di lavoro.
Il primo intervento del CSI LSG, a favore dei frontalieri, è stato quello di accogliere positivamente la legge di riforma sull’indennità di disoccupazione. Questa, da una parte, soddisfa pienamente le esigenze di quei lavoratori frontalieri, con contratto a tempo determinato, licenziati per motivi economici, perché aumenta il periodo di godimento del sussidio di disoccupazione da 6 a 12 mesi, oltre che aumentare l’importo mensile dell’assegno fino a 50% del salario percepito; tuttavia non risponde pienamente alle esigenze dei lavoratori frontalieri con contratto di lavoro stagionale, che si vedono maggiorato l’importo, ma non la durata, ferma a 3 mesi.
Accanto a questa proposta, bisogna segnalare anche quella avanzata dall’ACLI sullo stesso punto, che prevede l’eliminazione della disoccupazione pagata in Italia dall’INPS, a favore di un pagamento della stessa in Svizzera, come avviene per i possessori di permesso annuale e di domicilio.
Gli altri obiettivi che i sindacati e l’ACLI si erano prefissati hanno avuto realizzazione con l’entrata in vigore degli Accordi Bilaterali Svizzera/UE, essi riguardano la libera circolazione della manodopera, il riconoscimento dei diplomi conseguiti in Italia, il coordinamento della sicurezza sociale. Rimangono invece insoddisfatte alcune necessità quali quella di impartire, già dalla scuola dell’obbligo, l’insegnamento della lingua tedesca al posto, o in aggiunta, alla lingua inglese e francese e quella di incrementare il servizio pubblico, in modo da ridurre l’intenso e convulso traffico che si ha quotidianamente verso la Svizzera.
Tratto dalla tesi “L’emigrazione ed il frontalierato in provincia di Sondrio” discussa, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia, da Maddalena Schiantarelli.
Note:
(1) Consiglio Sindacale Interregionale Lombardia, Sondrio, Grigioni, Il lavoro nella Confederazione Elvetica. Guida per i lavoratori, Provincia di Sondrio, Sondrio, 1997.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
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